Dopo la multa dall’Antitrust, ecco come chiedere il rimborso per l’aumento unilaterale delle bollette elettriche e del gas

Nei giorni scorsi, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha emesso provvedimenti sanzionatori, per 15 milioni di euro in totale a carico di diverse società fornitrici di energia elettrica e gas: Enel Energia, Eni Plenitude, Acea Energia, Iberdrola Clienti Italia, Dolomiti Energia ed Edison Energia. L’Antitrust ha ritenuto che le società dette abbiano modificato in modo unilaterale i contratti con i propri clienti, ritoccando al rialzo le tariffe di luce o gas, obbligando di fatto gli stessi utenti ad accettare tali rincari.
Dopo il provvedimento del garante, è possibile richiedere il rimborso delle bollette pagate, ecco come fare.

COME OTTENERE IL RIMBORSO
La prima mossa da fare è quella di presentare un reclamo al proprio gestore che ha modificato unilateralmente il contratto. Il gestore è tenuto a rispondere per iscritto al reclamo entro 30 giorni, motivando le proprie decisioni al riguardo. Se non rispetta tali termini la società di gestione deve pagare un indennizzo al cliente in funzione del numero di gironi di ritardo nella risposta. L’indennizzo deve essere liquidato nella prima bolletta utile.

Se il gestore non risponde o non soddisfa la richiesta del cliente c’è la conciliazione
Trascorsi 40 giorni dall’invio del reclamo, se non c’è stata risposta o la risposta non è stata risolutiva, l’utente può ricorrere al servizio conciliazione, gestito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera). Il servizio prevede l’intervento di un conciliatore che aiuta le parti a trovare un’intesa, senza dover ricorrere a un giudice.
Per far ricorso alla procedura di conciliazione Arera, l’utente deve registrarsi sulla piattaforma online dell’Authority. Si può accedere al servizio anche tramite l’app Servizio Conciliazione, tramite il proprio smartphone.

LA CONCILIAZIONE ARERA
Tutto l’iter di conciliazione si svolge online. L’incontro tra le parti è moderato da un conciliatore. Gli incontri tra le parti ed il conciliatore avvengono in «stanze virtuali». Per i settori elettrico e gas l’eventuale accordo concluso tra le parti al termine della procedura può essere fatto valere dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto degli impegni assunti. Tra l’invio della richiesta di conciliazione alla chiusura della procedura non possono passare più di 90 giorni, prorogabili di altri 30.
Cesidio Vano

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Fonte: Tg24.info